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INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE – OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L’anno 2017 è stato contrassegnato da molteplici pronunce della Corte di Cassazione in tema di “determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione”.

L’espropriazione per pubblica utilità altro non è che un procedimento amministrativo volto all’adozione del c.d. “Decreto di Esproprio”, con il quale l’ente “espropriante” costituisce un diritto di proprietà su un bene immobile (o altro diritto reale), in favore del “beneficiario” dell’espropriazione, così estinguendo il corrispondente diritto in capo al soggetto “espropriato”, che sino a quel momento ne era titolare.

L’articolo 42 della Costituzione, invero, consente alla Pubblica Amministrazione di sacrificare la proprietà privata solo nel nome di generali finalità pubbliche, ed a fronte di un indennizzo.

Inoltre, l’art. 834 del codice civile aggiunge che l’indennità dovuta all’espropriato deve essere giusta”ossia idonea ad assicurare un adeguato ristoro al proprietario di un bene espropriato, a fronte dell’impoverimento del proprio patrimonio.

Pertanto, nel caso in cui la somma definitivamente assegnata non si dovesse ritenere commisurata al pregiudizio subìto, il soggetto espropriato potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per tutelarsi.

In virtù dell’art. 29 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, infatti, il proprietario di un bene espropriato (o il promotore dell’espropriazione o il terzo che vi abbia interesse) potrà proporre opposizione giudiziale all’indennità, entro trenta giorni dalla notifica da parte dell’Autorità espropriante del decreto di esproprio o della stima peritale, se quest’ultima dovesse essere successiva al decreto.

Tuttavia, anche in mancanza della stima definitiva e della sua notificazione è, comunque, consentito di agire in giudizio, per chiedere la determinazione della giusta indennità d’espropriazione.

Ciò al fine di evitare che l’inerzia della Pubblica Amministrazione vada a detrimento dei diritti del soggetto espropriato.

Va segnalato, a tal proposito, che la Suprema Corte ha ribadito che il suddetto termine di decadenza di trenta giorni non opera se la stima definitiva dell’indennità non sia stata effettuata. Ed infatti, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità, in quest’ultima ipotesi, è proponibile finché non siano trascorsi dieci anni (Cass. Sez. 1, sentenza n. 5517/2017).

Di notevole interesse è poi una pronuncia che esclude l’indennizzo dell’espropriazione di un immobile abusivo “non essendo più generalmente consentito che chi versi in una condizione d’illiceità tragga vantaggio da essa” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 27863/2017).

Tipologia di ricorso

Il ricorso per l’opposizione alla stima è individuale e va proposto dinnanzi alla Corte di Appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

INFO

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia e Massimiliano Valenza