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MOBILITA’ SCUOLA 2018/2019 – LE ILLEGITTIMITA’

Con l’Ordinanza Ministeriale del 9/03/2018, n. 207, il MIUR ha avviato la mobilità per l’anno scolastico 2018/2019 (clicca qui per l’Ordinanza), determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente CCNI 2017/2018, secondo l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018.

Le domande di mobilità territoriale e professionale per il personale docente potranno essere presentate dal 3 aprile 2018 e fino al 26 aprile 2018.

Dall’esame della citata normativa regolamentare emerge chiaramente come anche per questa mobilità i docenti saranno interessati da una procedura viziata da diverse illegittimità, e che il nostro Studio Legale ha già denunciato in passato.

MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE

La procedura di mobilità scolastica, anche per quest’anno scolastico 2018/2019, non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Il mancato riconoscimento del suddetto servizio pregiudica gravemente il docente sotto due diversi profili, ovvero sia in sede di mobilità che in sede di ricostruzione della carriera.

In sede di domanda di mobilità territoriale e professionale, infatti, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non è stato riconosciuto ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità, utile per ottenere il movimento richiesto.

Ed invero, la tabella allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 (TABELLA A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo – con riferimento specifico alla valutazione dell’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Tabella A1, lettera B) e NOTE COMUNI), ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, così escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie.

Sotto altro profilo, invece, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, con notevole pregiudizio giuridico-economico per il docente ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

Più in particolare, il MIUR non valuta allo stesso modo il servizio pre-ruolo del docente ai fini della progressione stipendiale, con notevole disparità di trattamento tra il docente che ha prestato servizio nella scuola statale, pareggiata o parificata, ed il docente che, invece, ha prestato servizio nella scuola paritaria.

Molte sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Palermo, Termini Imerese, Catania, Messina, Napoli Nord, Velletri, Vittoria, Salerno, Foggia.

Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015 e del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’O.M. 241/2016 (così anche dall’O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.

PER ADERIRE / INFO

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com entro il 31/03/2018, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la compilazione corretta della domanda di mobilità 2018/2019 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART 33 L. 104/92 PER LA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

Ancora una volta la procedura di mobilità interprovinciale non ha consentito ai docenti di usufruire della precedenza spettante ai figli che assistono il genitore gravemente disabile ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.

Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).

Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I 2017/2018 ha riconosciuto tale precedenza soltanto ai docenti interessati alla mobilità provinciale, mentre per la mobilità interprovinciale il successivo art. 14 ha stabilito che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

Detta disciplina regolamentare realizza una palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.

Ed infatti, indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Pertanto, la distinzione operata dall’O.M 207/2018 e dal CCNI 2017/2018 non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento.

Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva riconosciuto detta precedenza in sede di mobilità interprovinciale.

Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna

Anche il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto in sede cautelare fondate le censure lamentate dai docenti in ordine alla violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.

PER ADERIRE / INFO

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com entro il 31/03/2018, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la compilazione corretta della domanda di mobilità 2018/2019 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia