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SI CONTINUA A VINCERE! TRIBUNALE DI ALESSANDRIA RICONOSCE LA PRECEDENZA L. 104/92 NELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

E così anche il Tribunale di Alessandria, dopo quello di Savona, Roma e Palermo, con l’Ordinanza del 09/01/2019, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c, promosso dalla docente agrigentina che, in seguito alla mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, si era visto negare il riconoscimento della precedenza per assistere il genitore gravemente disabile.

Più in particolare, i docenti di genitori gravemente disabili, in seguito al mancato riconoscimento della precedenza spettante ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92, nella mobilità interprovinciale, sono stati privati del trasferimento nella sede scolastica più vicina alla residenza del genitore disabile.

Pertanto, sulla scorta delle difese spiegate dall’Avv. Maria Saia, il Tribunale di Alessandria ha accolto il ricorso promosso contro il MIUR, ritenendo che «Questa limitazione del diritto di precedenza (di cui all’art. 13 CCNL), nella mobilità interprovinciale, a favore dei soli genitori e del coniuge del soggetto affetto da handicap, contrasta frontalmente con l’art. 33 L. 104/1992 che ha portata decisamente più ampia, comprendendo tra i soggetti tutelati, oltre al coniuge, il lavoratore che assiste una persona con handicap grave che sia sua “parente o affine entro il secondo grado” (per quanto qui rileva, vi è quindi compreso il figlio che assiste il genitore disabile grave, che è suo parente di primo grado). / Tale limitazione non appare in alcun modo giustificata da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede (desumibili dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma di legge), perché si tratta di una previsione generale ed astratta, che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna concreta ed effettiva esigenza di pubblico interesse, idonea a limitare la possibilità dell’assegnazione della specifica sede di lavoro a cui il parente o affine del disabile avrebbe diritto per legge. / L’art. 13 del CCNI è, pertanto, una clausola contrattuale affetta da nullità per violazione di norma imperativa, nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall’art. 33 L. 104/1992, che è norma posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza, e che ammette limitazioni unicamente per l’impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell’Amministrazione datrice di lavoro del parente, da valutarsi in relazione al caso concreto ed al singolo posto di lavoro».

Per ulteriori approfondimenti clicca sul seguente articolo RICORSO D’URGENZA PER MANCATO TRASFERIMENTO MOBILITA’ A.S. 2018/2019

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia