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STABILIZZAZIONE EX PIP – LA CONSULTA HA FISSATO LA DATA DELL’UDIENZA

Il nostro Studio Legale si è già occupato dell’annosa questione riguardante la stabilizzazione di circa 2670 PIP appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” (per approfondimento clicca qui), ed oggi siamo ben lieti di comunicare che la Corte Costituzionale ha fissato l’udienza pubblica per giorno 14/01/2020.

Ed invero, con la Legge 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, la Regione Siciliana ha dettato, all’art. 64, le norme per la “Tutela per i soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo” (PIP)”.

Più in particolare, con il suddetto art. 64 e ss.mm.ii., la Regione Siciliana ha disposto l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, dei soggetti attualmente utilizzati all’interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino “Emergenza Palermo ex PIP” presso la società “RESAIS società per azioni” con decorrenza 1° gennaio 2019.

Purtroppo, però, la suddetta norma è rimasta inattuata a causa del ricorso promosso, immediatamente dopo la sua pubblicazione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dinnanzi la Corte Costituzionale, secondo cui la disposizione regionale stabilisce una disciplina diversa e contrastante con quella nazionale (D. Lgs. n. 175/2016), e pertanto essa risulta essere incompatibile con le previsioni dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile (tra cui i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi).

In data 17/04/2019 è stata celebrata l’udienza pubblica presso la Corte Costituzionale, in seguito alla quale è emerso che è possibile la mancata applicazione delle norme impugnate, a seguito di ius superveniens e che, pertanto, ne potrebbe conseguire la cessazione della materia del contendere. Per tale motivo, dunque, in attesa di deposito di opportuna documentazione, la Consulta ha rinviato a nuovo ruolo la causa, fissando da ultimo l’udienza pubblica per giorno 14/01/2020.

In attesa del provvedimento della Consulta, che potrà determinarsi in una delle seguenti possibili ipotesi di pronuncia:

  • Dichiara l’infondatezza della questione di legittimità dell’art. 64 della L.R. 8/2018;
  • Dichiara la fondatezza della questione di legittimità dell’art. 64 della L.R. 8/2018;
  • Dichiara cessata la materia del contendere;
  • Differente dalle precedenti e al momento non ipotizzabile;

sarebbe interessante conoscere quali iniziative vorrà adottare la Regione Siciliana per garantire la stabilizzazione di circa 2670 PIP.

Appare necessario ricordare la recente ed innovativa giurisprudenza della Corte di Cassazione, con cui ha affermato l’applicabilità ai Lavoratori Socialmente Utili siciliani della disciplina sul divieto di reiterazione di contratti a termine, aprendo scenari del tutto nuovi nel contenzioso finalizzato alla tutela dei precari.

Le nuove pronunce (depositate nell’ottobre 2017) di fatto aprono la strada alla proposizione di nuove azioni giurisdizionali per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima reiterazione dei contratti a termine, sovvertendo la giurisprudenza precedentemente formatasi presso i Tribunali e le Corti d’appello della Sicilia.

Secondo la Corte di Cassazione, la disciplina regionale che fino ad oggi aveva giustificato l’esclusione dei lavoratori SU dal campo di applicazione delle norme limitative della reiterazione dei contratti a termine non può in alcun modo esimere il Giudice da un “esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”.

Detto altrimenti, a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto come LSU, occorrerà comunque verificare se in concreto le mansioni svolte dall’interessato corrispondano a quelle previste per un soggetto assunto con contratto di lavoro dipendente “ordinario”.

Peraltro, aggiunge la Corte, l’applicazione della disciplina che sanziona l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine, essendo qualificabile come norma di diritto civile, esula dalle materie oggetto di potestà legislativa regionale.

Pertanto, non rientra fra i poteri del Legislatore regionale quello di escludere una determinata categoria di contratti di lavoro dall’applicazione delle norme che penalizzano l’abuso dei contratti a termine, ove questi presentino i requisiti di sostanza descritti dalle norme nazionali.

Ciò posto, non appare molto diversa la questione dei PIP rispetto a quella degli LSU, considerato che anche da un punto di vista normativo il loro utilizzo è stato equiparato dalla Legge della Regione Siciliana n. 27 del 31/12/2016, avente ad oggetto le “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”.

Ed invero, l’art. 6, della L.R. 27/2016, ha esteso l’applicazione della “Disciplina dell’utilizzo nelle attività‘” di cui all’art. 8 della L. 468/97 (in materia di “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”), anche ai lavoratori appartenenti al bacino “Emergenza Palermo – EX PIP”.

Dunque, all’esito della pronuncia della Consulta, il nostro Studio Legale avvierà le azioni legali rivolte al riconoscimento dei diritti spettanti alle migliaia di PIP, che ormai da tanti anni vivono nel precariato.

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la tutela dei diritti spettanti in materia di lavoro.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia