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VITTORIA PIENA MOBILITA’ E RICOSTRUZIONE CARRIERA – DOCENTE GAE TRASFERITO IN SICILIA

Il Tribunale di Padova, con Sentenza N. 189/2018, pubblicata il 29/03/2018, ha accolto totalmente il ricorso promosso dalla docente palermitana, precaria dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), beffata dalla Legge 107/2015 e dalla mobilità 2016/2017, in quanto illegittimamente assegnata in Veneto, ingiustamente superata dai docenti provenienti dalle Graduatorie Concorsuali GM/12, peraltro con un punteggio minimo legato per lo più all’idoneità ottenuta, ed assegnati nell’ambito prescelto dalla ricorrente.

Con il ricorso è stato chiesto, oltre al trasferimento della docente nell’ambito territoriale maggiormente preferito (Sicilia 0019) per essere stata illegittimamente assegnata nell’ambito territoriale non richiesto (Veneto 0020), anche il riconoscimento del servizio pre-ruolo valutato al pari del servizio di ruolo, sia con riferimento al punteggio (6 punti per ciascun anno anziché 3 punti), sia in genere ad ogni effetto giuridico ed economico.

Ebbene, il Tribunale di Padova ha accolto le illegittimità segnalate nel ricorso, ovvero che i docenti assunti con il piano straordinario ex L. 107/2015 provenienti dalle GAE sono sullo stesso piano, in sede di mobilità, dei docenti assunti con il medesimo piano ma provenienti dalle GM.

Infatti, si legge nella sentenza “Pertanto la legge pone sullo stesso piano i docenti che hanno partecipato alle due fasi di assunzione, stabilendo che partecipino ad un’unica fase di mobilità. Ai sensi dell’art. 40, c. 1 d.lgs. 165/01 i contratti collettivi possono disciplinare la materia della mobilità nei limiti previsti dalla legge. Il fatto che la legge nel caso in esame non assegni uno spazio di disciplina all’autonomia negoziale collettiva, quanto a preferenza da assegnare agli assunti provenienti da concorso o da graduatorie ad esaurimento, comporta che il criterio preferenziale adottato sia illegittimo e la relativa clausola contrattuale deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 2 c. 3 bis dello stesso d.lgs.”

Ed ancora, il medesimo Tribunale ha riconosciuto il diritto della docente a vedersi riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, l’anzianità maturata in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il MIUR a decorrere dal 10 luglio 2001, condannando il Ministero a riconoscerle i punteggi spettanti a tale titolo nelle graduatorie di mobilità e a corrisponderle le differenze retributive dovute a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo.

Orbene, con l’Ordinanza Ministeriale del 9/03/2018, n. 207, il MIUR ha avviato la mobilità per l’anno scolastico 2018/2019, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente CCNI 2017/2018, secondo l’accordo ponte sottoscritto in data 7 marzo 2018.

Le domande di mobilità territoriale e professionale per il personale docente potranno essere presentate dal 3 aprile 2018 e fino al 26 aprile 2018.

Dall’esame della citata normativa regolamentare emerge chiaramente come anche per questa mobilità i docenti saranno interessati da una procedura viziata da diverse illegittimità, e che il nostro Studio Legale ha già denunciato in passato.

Per ulteriori approfondimenti clicca sul seguente articolo MOBILITA’ SCUOLA 2018/2019 – LE ILLEGITTIMITA’

PER ADERIRE / INFO

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso per la mobilità 2018/2019 scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com entro il 20/04/2018, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la compilazione corretta della domanda di mobilità 2018/2019 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia