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MUTUO: L’ILLICEITA’ DELL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Il Tribunale di Napoli stabilisce l’illegittimità dell’ammortamento alla francese nei contratti di mutuo.

In un precedente articolo ci eravamo occupati degli interessi anatocistici nei contratti di conto corrente bancario (leggi qui)

Stavolta, ci soffermeremo su una novità giurisprudenziale in tema d’illecita capitalizzazione degli interessi attraverso il sistema c.d. di ammortamento “alla francese” nei contratti di mutuo.

Il meccanismo, applicato alla maggioranza dei mutui stipulati in Italia, implica la corresponsione di rate di entità costante in quanto composte da una quota di capitale gradualmente crescente e da una quota di interessi via via decrescente.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’ammortamento alla francese non sia di per sé illecito ai sensi degli articoli 1283 e 1284 del codice civile.

Invece, con la sentenza n. 1558 del 13 febbraio 2018 il Tribunale di Napoli ha stabilito che il meccanismo, non dichiarato in contratto, ma solo dal piano di ammortamento, realizza effetti vietati dalla legge, consentendo ai mutuatari di ottenere un risparmio di 555.000 Euro su un mutuo di 1.000.000.

Il Giudice, infatti, condividendo i rilievi della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che ad ogni scadenza gli interessi maturati venivano prima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata.

Pertanto, il procedimento di partecipazione degli interessi al computo d’interessi successivi è stato dichiarato nullo perché contrario all’articolo 1283 c.c. e alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000.

La coraggiosa decisione si ispira all’orientamento inaugurato dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008, in virtù della quale è illegittimo il meccanismo di ammortamento che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto e non a quello semplice.

Orbene, nonostante sia imprescindibile l’esame del singolo piano di ammortamento da parte di un consulente tecnico-bancario, non possiamo non sottolineare come la sentenza possa costituire un precedente favorevole per chi abbia stipulato un contratto di mutuo alle condizioni descritte.

Chi può agire in giudizio: Qualunque cittadino o persona giuridica che abbia acceso un mutuo con interessi moratori a partire dall’anno 2000. Il diritto di agire in giudizio si prescrive in dieci anni e la competenza è del Tribunale per importi superiori a € 5.000.

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia