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RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E LA VALUTAZIONE PER INTERO DEL PRE-RUOLO

In questi giorni molti docenti di ruolo stanno ricevendo il Decreto Ministeriale di ricostruzione della carriera in seguito alla presentazione della domanda al Dirigente Scolastico, avvenuta nel periodo compreso tra il 1/09 ed il 31/12 di ciascun anno, secondo quanto stabilito dal comma 209, art. 1 della L. 107/2015.

Tuttavia, il suddetto Decreto si limita, illegittimamente, a riconoscere il servizio pre-ruolo per intero soltanto per i primi quattro anni, mentre la parte eccedente viene valutata soltanto per 2/3 ai fini normativi ed economici, mentre il restante 1/3 viene riconosciuto ai soli fini economici.

Normativa

Il comma 1 dell’art. 485, D.Lgs. 297/1994, introduce la misura del riconoscimento, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato dal personale docente, fissando un periodo soglia entro cui questo viene riconosciuto per intero, ovvero per i primi 4 anni.

Per la parte eccedente i primi quattro anni, invece, il medesimo comma 1 stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto soltanto per due terzi ai fini economici e normativi, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli fini economici.

A titolo esemplificativo, se il docente ha prestato 10 anni di servizio il Legislatore gli riconosce per intero soltanto i primi 4 anni, mentre dei restanti 6 anni gli riconosce soltanto 4 anni (2/3 di 6 anni). Dunque, in totale 8 anni di servizio a fronte di dieci.

Ciò comporta per il docente un notevole pregiudizio giuridico-economico ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

Per il personale scolastico, infatti, il sistema di progressione economica è articolato nei seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35.

Pertanto, con riferimento all’esempio sopra riportato, in seguito al riconoscimento del servizio sulla scorta di quanto previsto dal Legislatore, ovvero 8 anni, ne deriverebbe per il docente l’applicazione del primo gradone di anzianità (0-8), anziché del secondo (9-14), che gli spetterebbe qualora il servizio gli venisse riconosciuto per intero (ovvero per dieci anni).

A ciò si aggiunga che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non viene riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera, in quanto la suddetta normativa prende in considerazione soltanto il servizio prestato nelle sole scuole pareggiate e parificate, e ciò fino all’anno 2008, clicca qui per approfondimento sull’argomento.

Giurisprudenza

Il Tribunale di Padova ha già accolto il nostro ricorso. Alla docente è stata riconosciuta, ad ogni effetto giuridico ed economico, l’anzianità maturata in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il MIUR a decorrere dal 2001, condannando il Ministero a corrisponderle le differenze retributive dovute a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo.

Anche il Tribunale di Palermo ha accolto il nostro ricorso, condannando il MIUR a pagare oltre €. 41.000,00

Tipologia di ricorrente

Il ricorso potrà essere promosso dal personale scolastico che ha già ottenuto il decreto ministeriale di ricostruzione della carriera, e che ha prestato servizio pre-ruolo, oltre che nelle scuole statali, anche nelle scuole paritarie.

Potrà essere proposto ricorso entro dieci anni dalla data in cui è possibile proporre la domanda di ricostruzione della carriera, e più precisamente entro dieci anni dalla data della conferma in ruolo.

Il termine si riduce a cinque anni qualora si debbano percepire degli arretrati, dovuti per la tardiva presentazione della domanda.

Tipologia di ricorso

Il ricorso è individuale e va proposto dinnanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente

INFO

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia