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RICORSO D’URGENZA PER MANCATO TRASFERIMENTO- MOBILITA’ SCUOLA

Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità dei docenti per l’a.s. 2019/2020 è svanita, per molti di loro, la speranza di potersi ricongiungere con gli affetti più cari.

Come più volte denunciato dal nostro Studio Legale, diverse sono le illegittimità dell’O.M. 203/2019, con la quale il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, riguardanti sia:

– il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, per l’assistenza del genitore gravemente disabile, in ambito di mobilità interprovinciale (per approfondimento clicca qui);

– il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria (per approfondimento clicca qui);

– il riconoscimento dell’assegnazione temporanea triennale di genitori con figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 (per approfondimento clicca qui).

Come se non bastasse, in seguito alla pubblicazione dei movimenti, molti docenti hanno avuto la possibilità di gioire (per pochi attimi) per l’ottenimento del trasferimento tanto bramato, salvo poi vedersi revocare il trasferimento, in quanto annullato o rettificato, a causa dell’errore del MIUR, che ha utilizzato nella procedura di mobilità i posti che, invece, erano da destinarsi alle nuove assunzioni in ruolo (per approfondimento clicca qui).

Il nostro Studio Legale vi ha già consigliato di contestare immediatamente le graduatorie di mobilità a.s. 2019/20 attraverso una specifica richiesta di conciliazione, da inviare all’Amministrazione interessata entro dieci giorni dalla pubblicazione dei movimenti, così da consentire ai docenti di manifestare, sin da subito, l’interesse a tutelare i propri diritti.

Tuttavia, in molti casi, le richieste di conciliazione non hanno avuto alcun seguito da parte dell’Amministrazione entro il termine di quindici giorni dalla presentazione, così come previsto dall’art. 135, comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007).

Cosa fare, dunque, nel caso di decorrenza infruttuosa del suddetto termine di QUINDICI GIORNI dalla presentazione della richiesta di conciliazione, o nel caso di risposta espressa di rigetto da parte dell’Amministrazione?

Nel caso di esito negativo della conciliazione si potrà proporre ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) dinnanzi al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere il trasferimento nella sede scolastica legittimamente spettante.

Diverse sono state le pronunce giudiziarie che hanno accolto i ricorsi promossi dai docenti, ai quali il MIUR non aveva negato il riconoscimento dei sopraddetti diritti.

Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Termini Imerese, Brindisi, Vercelli, Messina, Cagliari, Roma, Lodi, Potenza e Ravenna.

PER ADERIRE / INFO

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la tutela dei diritti spettanti in materia di mobilità 2019/2020 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/7462637 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia