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MOBILITA’ SCUOLA 2020/2021 – RICORSO AVVERSO LA RISERVA DEI POSTI AI NEOASSUNTI

Come già noto, in data 23/03/2020, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020, con la quale ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il prossimo anno scolastico 2020/21.

Come già denunciato da diversi anni dal nostro Studio Legale, anche l’O.M. 182/2020 presenta diverse illegittimità, riguardanti:

– il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, per l’assistenza del genitore gravemente disabile, in ambito di mobilità interprovinciale;

– il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria;

– il riconoscimento dell’assegnazione temporanea triennale di genitori con figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/01;

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A ciò si aggiunga anche l’illegittimità riguardante l’accantonamento del 50% dei posti in favore degli immessi in ruolo, che si renderanno disponibili in seguito ai trasferimenti provinciali, stabilita dal CCNI del 06/03/2019.

Ed invero, i posti residuati dopo la mobilità comunale e provinciale (I e II FASE), verranno destinati per il 50% ai docenti immessi in ruolo e per il restante 50% ai trasferimenti interprovinciali (III Fase) dell’a.s. 2020/2021, così ripartiti:

– 30% della disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale;

– 20% alla mobilità professionale.

Orbene, detta riserva di posti è illegittima, in quanto le disposizioni di rango primario vigenti non esprimono alcun principio di priorità in favore dei docenti immessi in ruolo, a differenza delle norme di rango secondario contenute nel CCNI del 06/03/2019.

Quanto sopra è stato confermato sia dalla Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato) che dalla Giustizia Ordinaria (Tribunale del Lavoro di Genova e di Verona).

COSA FARE PER ADERIRE AL RICORSO?

Successivamente alla pubblicazione dei movimenti interprovinciali qualora il Docente non dovesse ottenere il trasferimento richiesto, potrà rivolgersi al nostro Studio legale per richiedere il modello di RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, che verrà inoltrato al Personale che ne farà richiesta al nostro indirizzo email info@avvocatosaia.com, da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’email avente ad oggetto la “Procedura di mobilita’ A.S. 2020/21. Invio Risultato del movimento”, con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica il mancato ottenimento del movimento richiesto per l’a.s. 2020/21.

Cosa fare, dunque, nel caso di esito negativo della conciliazione?

Nel caso di esito negativo della conciliazione si potrà proporre ricorso, anche d’urgenza se ricorrono i presupposti (ex art. 700 c.p.c.) dinnanzi al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, ovvero ottenere il trasferimento nella sede scolastica legittimamente spettante.

PER ADERIRE / INFO

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso scrivi al seguente indirizzo email info@avvocatosaia.com, al fine di offrirti l’assistenza necessaria per la domanda di mobilità 2020/2021 e ricevere la documentazione necessaria per contestare le illegittimità riscontrate.

Si potranno richiedere ulteriori informazioni sul ricorso al seguente numero 091/5567161 o compilando il modulo “Entriamo in contatto” precisando nel messaggio la tipologia di ricorso per il quale si richiedono informazioni

TENIAMOCI IN CONTATTO

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia