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UN’ALTRA IMPORTANTE BATTAGLIA VINTA! RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX L. 104/92 NELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol. n. 79550/2018 del 06/09/2018, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c, promosso dalla docente trapanese, insegnante nella Scuola Primaria presso la sede di titolarità di Roma (assegnata ai sensi del comma 108, art. 1 della L. 107/2015), referente unico del genitore gravemente disabile, la quale non aveva ottenuto, in sede di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019, il riconoscimento della precedenza ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33 L. 104/1992, illegittimamente riconosciuta ai soli docenti interessati alla mobilità provinciale.

Più in particolare, i docenti di genitori gravemente disabili, in seguito al mancato riconoscimento della precedenza spettante ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92, nella mobilità interprovinciale, sono stati privati del trasferimento nella sede scolastica più vicina alla residenza del genitore disabile.

Tale precedenza consiste, infatti, nella possibilità riconosciuta al docente-figlio (quale referente unico) di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il genitore gravemente disabile (a carattere permanente).

Pertanto, sulla scorta delle difese spiegate dall’Avv. Maria Saia, il Tribunale di Roma ha ritenuto fondato e, dunque, meritevole di accoglimento il ricorso, considerato che “La risoluzione della controversia dipende dall’interpretazione della L. n.104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n.53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n.183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tale norma trova applicazione, ai sensi dell’art. 601 D.Lgs. 16.4.1994 n.297 – testo unico in materia di istruzione, “al personale di cui al presente testo unico” (co. 1), comportandone “la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2) […. Ciò posto, la richiesta avanzata dalla ricorrente, di riconoscimento diritto di precedenza ex art.33 L. n.104/92 in sede di mobilità interprovinciale (v. domanda telematica e contestuale domanda in forma cartacea, al fine di poter richiedere la fruizione del diritto di precedenza nel predetto trasferimento) appare fondata, risultando documentalmente provato che il padre della ricorrente è portatore di stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n.104/92, e che la ricorrente è referente unico del genitore in stato di disabilità in condizione di gravità.

Né osta al riconoscimento della fondatezza di tale diritto l’esistenza di una norma pattizia, contenuta nell’art. 13 CCNI 11.4.2017 (prorogato per l’a.s. 2018/2019), secondo cui, il beneficio in questione è riconosciuto al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, “limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia” (v. comma 1), mentre “Nei trasferimenti interprovinciali […], laddove “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”. Deve ritenersi, infatti, che la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola fase A della mobilità (su base provinciale), escludendolo invece, per quel che qui interessa, nella mobilità interprovinciale, deve ritenersi nulla, a norma dell’art.1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art.33 co. 5 L. 5.2.1992 n.104, che, come detto, ai sensi dell’art. 601 del T.U. 297/1994, comporta “la precedenza” non solo “all’atto della nomina in ruolo” o “dell’assunzione come non di ruolo”, ma anche “in sede di mobilità”. Ne consegue la sua disapplicazione, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento.

Per ulteriori approfondimenti clicca sul seguente articolo RICORSO D’URGENZA PER MANCATO TRASFERIMENTO MOBILITA’ A.S. 2018/2019

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia