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RICORSI MOBILITA’ SCUOLA 2020/2021

Anche per quest’ultima mobilità a.s. 2020/2021 si rende necessario ricorrere in Tribunale per ottenere il trasferimento presso la sede scolastica ambita.

Per le mobilità degli anni precedenti i Giudici del Lavoro hanno accolto i ricorsi d’urgenza promossi dai docenti, ordinando al MIUR il trasferimento presso il comune di residenza del genitore gravemente disabile.

Il principio ormai consolidatosi nelle diverse pronunce giurisprudenziali è che l’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, posto a tutela l’assistenza del genitore gravemente disabile, trova limite nella normativa regolamentare (art. 13 del CCNI), laddove la precedenza viene riconosciuta soltanto in caso di trasferimento nell’ambito della stessa provincia, e pertanto deve ritenersi nulla ex art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa.

Come più volte denunciato dal nostro Studio Legale, diverse sono le illegittimità dell’O.M. 182/2020 e del CCNI del 06/03/2019, con i quali il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, riguardanti:

– il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, per l’assistenza del genitore gravemente disabile, in ambito di mobilità interprovinciale;

– l’accantonamento del 50% dei posti in favore degli immessi in ruolo, che si renderanno disponibili in seguito ai trasferimenti provinciali;

– il riconoscimento dell’assegnazione temporanea triennale di genitori con figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/01.

Come se non bastasse, in seguito alla pubblicazione dei movimenti, molti docenti hanno avuto la possibilità di gioire (per pochi attimi) per l’ottenimento del trasferimento tanto bramato, salvo poi vedersi revocare il trasferimento, in quanto annullato o rettificato, a causa dell’errore del Ministero, che ha utilizzato nella procedura di mobilità i posti che, invece, erano da destinarsi alle nuove assunzioni in ruolo.

Nel caso di mancato trasferimento si potrà proporre ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) dinnanzi al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, al fine di ottenere il trasferimento nella sede scolastica legittimamente spettante.

Diversi sono stati i Tribunali che hanno accolto i ricorsi promossi dal nostro Studio Legale in materia di mobilità, ormai da svariati anni a caldeggiare le giuste ragioni dei docenti, per tutelare al meglio i loro diritti.

Si ricordano in particolare le pronunce favorevoli dei Tribunali Ordinari di Palermo, Roma, Padova, Enna, Savona, Alessandria, Termini Imerese.

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia