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LEGGE PINTO E PROCEDURE CONCORSUALI: LA DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I CREDITORI

Con la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile”, c.d. “Legge Pinto”, il Legislatore ha disciplinato i “Rimedi all’irragionevole durata del processo”, ovvero ha previsto che in caso di mancato rispetto del termine ragionevole della durata di un processo, la parte processuale che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per l’irragionevole durata, ha diritto ad una equa riparazione (ex art. 1-bis, c. 2).

Nelle procedure concorsuali si considera irragionevole la durata del processo qualora le stesse non si siano concluse entro sei anni (ex art. 2, c. 2-bis).

In ragione di ciò, sorge la necessità di individuare esattamente il momento in cui il termine dei sei anni inizi a decorrere, con particolare riguardo ai creditori ammessi nello stato passivo, ovvero se considerare la decorrenza del termine iniziale dal Decreto di ammissione allo stato passivo, piuttosto che dalla data di presentazione della domanda di ammissione ad opera del creditore.

Chiarire detta circostanza si rileva di fondamentale importanza, soprattutto per quelle procedure concorsuali in cui la verifica delle domande di ammissione al passivo potrebbe durare diversi anni e, quindi, intercorrere un notevole lasso temporale tra la data di presentazione della domanda e la data del Decreto di ammissione, arrecando pregiudizio al creditore.

Per meglio comprendere quanto appena rappresentato, si riporta il seguente esempio: domanda di ammissione al passivo presentata nell’anno 2016, Decreto di ammissione al passivo reso nell’anno 2021, dopo 5 anni, procedura concorsuale conclusasi nell’anno 2025, la decorrenza del termine di sei anni, si fa decorrere dal 2016 o dal 2021?

Nel primo caso, il creditore potrebbe ricorrere per l’irragionevole durata del processo, poiché tra la data di presentazione della domanda (2016) e la data di chiusura della procedura (2025) sono decorsi oltre sei anni (esattamente nove anni).

Nel secondo caso, invece, il creditore non potrebbe ricorrere per l’irragionevole durata del processo, atteso che tra la data del Decreto di ammissione (2021) e la data di chiusura della procedura (2025) sono decorsi meno di sei anni (esattamente quattro anni).

L’esatta decorrenza del termine risulta altresì rilevante anche ai fini del quantum da risarcire, considerato che la Legge Pinto commisura il risarcimento sulla scorta degli anni che eccedono il termine ragionevole: «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo» (ex art. 2-bis, comma 1).

Recentemente si è pronunciata sulla questione succitata la Suprema Corte di Cassazione che, con l’Ordinanza del 5 gennaio 2024, n. 324 ha stabilito che «Nella specie questa Corte ha affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d’insinuazione al passivo, atteso è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo ( Cass. n. 20732 del 2011; n. 13819 del 2016; n. 2207 del 2010 ). Questa conclusione va confermata, risultando l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “ produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento “. La soluzione appare inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti ( Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012 ). Ne discende che, per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell’art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio».

Pertanto, ai fini della decorrenza del termine di sei anni, secondo la Suprema Corte di Cassazione, viene in rilievo la data di presentazione della domanda e non la data del Decreto di ammissione al passivo.

Quando si può agire in giudizio: La domanda di riparazione si propone, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento sia divenuta definitiva. In ogni caso la domanda potrà essere proposta in pendenza di procedura quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso (ex art. 4, c. 1).

La previsione di poter presentare la domanda di indennizzo anche in pendenza di processo è stata introdotta soltanto recentemente [con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, art. 9, comma 1, lett. a), convertito con legge 3 ottobre 2025, n. 148], anche se trattasi di un mero adeguamento alla pronuncia di incostituzionalità della corte Costituzionale (rif. Sentenza n. 88 del 2018).

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Articolo a cura dell’Avv. Maria Saia